Come Notificare
1. CHI DEVE
NOTIFICARE
A) Titolare del trattamento
Solo i titolari dei
trattamenti indicati dalla legge (art. 37 del Codice) o dal Garante con
appositi provvedimenti (allo stato non adottati), sono obbligati a
notificare i trattamenti al Garante secondo la nuova procedura di
seguito descritta. E' necessario, dunque, verificare che i trattamenti
in azienda non rientrino in quelli elencati nell'art. 37, e, solo in
tal caso, il Titolare non deve Notificare.
La Notifica precede l'inizio del trattamento (art. 38, comma 1) e
può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.
Il titolare che abbia già iniziato un trattamento anteriormente al 1°
gennaio 2004, indipendentemente dalla circostanza che lo abbia
notificato in passato, deve procedere, se vi è tenuto, alla nuova Notifica
entro il 30 aprile 2004 (art. 181, comma 1, lett. c)).
Chi esegue la Notifica secondo la nuova procedura deve dichiarare
che effettua una "nuova Notifica", anche se in passato
abbia già presentato una Notifica in base alla legge n. 675/1996.
Ulteriori eventuali notificazioni costituiscono "modifiche del
trattamento", oppure "cessazione del trattamento" (nel
caso in cui l’intero trattamento precedentemente notificato venga a
cessare definitivamente).
B) Contitolare del
trattamento
In caso di contitolarità
del trattamento, ciascun contitolare è tenuto ad effettuare un'autonoma
Notifica, nella quale indicherà tutti gli altri contitolari.
Ciascun titolare sottoscriverà solo la propria Notifica.
2. COME SI
NOTIFICA
A) Nuova Notifica
La "nuova Notifica" va eseguita unicamente in via telematica, compilando
i campi del modello disponibile sul sito Internet https://web.garanteprivacy.it/rgt/.
Allo stato non sono previste e ammesse altre modalità. A differenza
della Notifica prevista dalla legge n. 675/1996, non è quindi
possibile utilizzare modelli cartacei o dischetti, né per la
compilazione, né per l’invio.
B) Modifica della Notifica
Per quanto riguarda la
modifica della Notifica, l’attività del notificante è
semplificata.
Si può richiamare a video la Notifica già trasmessa, apportando
le modifiche necessarie per i soli riquadri interessati. La Notifica, così modificata, è trasmessa osservando la procedura
telematica prevista per la “nuova Notifica”.
3. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA Notifica
Nella compilazione della Notifica i campi contrassegnati con un
asterisco sono obbligatori: la loro mancata compilazione impedisce il
completamento della procedura di Notifica.
Il notificante deve osservare le seguenti indicazioni:
- selezionare dal menù
principale "COMPILAZIONE DELLA Notifica";
- selezionare la
casella "NUOVA Notifica";
- barrare una delle
tre opzioni indicate ("prima Notifica";
"modifica alla precedente Notifica"; "cessazione
del trattamento");
- compilare i campi di
interesse, utilizzando anche i menù a tendina;
- al termine delle
descritte operazioni, salvare il file mediante l’apposito tasto;
- versare i diritti di
segreteria on line, oppure compilare l’apposito riquadro indicando
gli estremi del pagamento avvenuto;
- sottoscrivere con
firma digitale il file salvato;
- trasmettere al
Garante per via telematica la Notifica così completata
mediante l'apposito tasto.
Il Garante invierà
all'indirizzo di posta elettronica indicato dal notificante un messaggio
di conferma del ricevimento della Notifica che attesta il buon
esito della procedura.
È possibile stampare copia della Notifica; tale copia cartacea,
comunque, non deve essere trasmessa al Garante.
4. EVENTUALE SOSPENSIONE NELLA COMPILAZIONE DELLA Notifica DEL TRATTAMENTO, DELLA SUA MODIFICA E DELLA SUA CESSAZIONE
La
procedura di Notifica può essere eseguita in momenti diversi,
anche da altra postazione (per esempio, la firma digitale potrebbe
essere apposta in altra sede, presso gli organismi convenzionati),
memorizzando comunque le informazioni già inserite. Affinché ciò sia
possibile è necessario compilare almeno il riquadro relativo al
titolare del trattamento; quindi, selezionare il tasto SOSPENDI.
Comparirà a video un codice (ID temporaneo) che, contestualmente, verrà
inviato dal Garante all’indirizzo di posta elettronica indicato dal
notificante nella Notifica.
Tale codice consentirà al notificante di riprendere, entro i 10 giorni
successivi, la compilazione della Notifica.
Il codice è utilizzabile soltanto una volta; in caso di ulteriori
sospensioni verranno attribuiti tanti ID temporanei, utilizzabili
secondo la procedura descritta, quante sono le sospensioni effettuate.
5. RIPRESA DELLA COMPILAZIONE DELLA Notifica A SEGUITO DI
SOSPENSIONE
selezionare
"COMPILAZIONE DELLA Notifica";
selezionare
"Notifica SOSPESA";
inserire, alla
richiesta, l’ID temporaneo comunicato dal Garante al momento della
sospensione.
6. DIRITTI DI
SEGRETERIA
Ogni Notifica inviata al Garante (prima Notifica, modifica o
cessazione del trattamento) deve essere accompagnata dal pagamento dei
diritti di segreteria, il cui importo è fissato in euro 150,00.
Per indicare la modalità di pagamento prescelta va compilato l'apposito
riquadro. Si suggerisce di privilegiare il pagamento on line mediante
carta di credito su protocollo sicuro, pur essendo consentite altre
modalità (bonifico bancario, conto corrente postale, banco posta); per
questi casi occorre indicare gli estremi del pagamento nell’apposito
riquadro.
Le coordinate bancarie per effettuare il pagamento sono: c.c.
000000018373 intestato a "Garante per la protezione dei dati
personali" - ABI 05164 - CAB 03202 - presso Banca Popolare di Lodi,
ag. n. 2 di Roma, via Bevagna, 24, 00191 Roma.
Il pagamento anche può essere effettuato sul c.c. postale n. 97204002
intestato a "Garante per la protezione dei dati personali",
Piazza di Monte Citorio, 115/121, 00186, Roma, indicando come causale
“diritti di segreteria per Notifica”.
7. FIRMA DIGITALE
Per perfezionare la Notifica è necessario sottoscriverla
con firma digitale (art. 10, comma 3, d.P.R. n. 445/2000). A tal fine,
il titolare del trattamento deve utilizzare un dispositivo di firma
digitale disponibile presso uno dei certificatori accreditati ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lett. c), d. lg. n. 10/2002. L’elenco dei
certificatori è rinvenibile sul sito www.cnipa.gov.it.
La Notifica così sottoscritta va trasmessa per via telematica al
Garante.
Firma digitale presso
soggetti qualificati
Il Garante stipulerà
apposite convenzioni con soggetti qualificati (di seguito denominati
"intermediari"). Ciò per permettere la sottoscrizione della Notifica
con firma digitale laddove il notificante non fosse in
possesso del dispositivo di firma digitale. In questo caso il
notificante deve recarsi presso uno dei soggetti convenzionati munito
del proprio ID temporaneo e di un documento di riconoscimento (ed
eventualmente della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria,
ove non avesse già provveduto ad inserire gli estremi nell'apposito
campo) e, avvalendosi della firma digitale dell’intermediario,
trasmettere in via telematica la Notifica. L'intermediario potrà
annotare nella Notifica, ove non già eseguito dal notificante, gli
estremi della ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria.
L'elenco degli organismi convenzionati è visibile alla casella
"convenzioni" del menù principale.
8. COMPLETAMENTO DELLA Notifica E TRASMISSIONE AL GARANTE
ID permanente (Codice univoco del notificante-C.U.N.)
Eseguite le operazioni (inserimento dei dati, pagamento dei diritti di
segreteria, apposizione della firma digitale e trasmissione in via
telematica) e trasmessa la Notifica in via telematica, verrà
inviato dal Garante con l’indicazione di giorno, ora e minuto, un ID
permanente (C.U.N.) da conservare a cura del notificante. Il C.U.N. verrà
comunicato al solo notificante per posta elettronica.
Solo con l’inserimento del C.U.N. il notificante potrà accedere, in
tempi successivi, alla Notifica per modificarla o per provvedere
alla Notifica della cessazione del trattamento; il C.U.N., inoltre,
permette di “legare” le notificazioni effettuate nel tempo da uno
stesso titolare.
L’intermediario rilascia ricevuta, controfirmata anche dal
notificante, di avvenuto invio della Notifica. Consegna altresì, a
richiesta del notificante, una copia a stampa della Notifica.
Concluse le operazioni, l’intermediario deve cancellare dal proprio
sistema operativo il file contenente la Notifica inviata.
9. MODIFICHE DELLA Notifica E CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO
Per poter effettuare successive modifiche della Notifica oppure
notificare la cessazione del trattamento è necessario indicare il
C.U.N. attribuito in sede di "prima Notifica".
Qualora si dovesse sospendere la Notifica, si dovrà usare, per il
suo completamento, l'ID temporaneo che di volta in volta verrà
comunicato dal Garante (secondo la procedura sopra descritta).
10. ANOMALIE E REGOLARIZZAZIONI
Pervenuta la Notifica al Garante, viene effettuato un controllo
sulla veridicità della firma digitale apposta e vengono segnalate al
notificante eventuali anomalie; in tal caso il Garante invia un
messaggio di richiesta di regolarizzazione/completamento assegnando un
termine, decorso inutilmente il quale la Notifica viene eliminata
dalla memoria del sistema informativo del Garante; di ciò è dato
avviso al notificante.
La sottoscrizione digitale che, verificata, non risulti conforme,
invalida la Notifica.
In caso di regolarizzazione, la data della Notifica è quella in
cui la regolarizzazione stessa è memorizzata nel sistema informativo
del Garante.
11. ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE
Per ciascuna tabella, riquadro o campo da compilare, sono inseriti
alcuni box contenenti spiegazioni per la compilazione (contrassegnati
con il simbolo "?"), quale ausilio in caso di dubbi.
Inoltre ci si può collegare al sito del Garante www.garanteprivacy.it
per consultare la normativa di riferimento e le faq.
Infine, per brevi spiegazioni, può essere contattato l’Ufficio
relazioni con il pubblico del Garante.
12. SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La disciplina in materia di Notifica del trattamento dei dati
personali è contenuta negli artt. 37, 38, 154, comma 1, lett. l), 163,
168, 181, comma 1, lett. c), 16, 162, comma 1, del d.lg. 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il Codice in materia di protezione dei dati personali è entrato in
vigore il 1° gennaio 2004 ed ha abrogato la precedente disciplina della
Notifica contenuta nella legge n. 675/1996.
13. TABELLE DELLA PROCEDURA DI Notifica
È possibile consultare le tabelle relative a categorie di
dati, categorie di interessati, finalità, modalità, che dovranno
essere compilate nella Notifica.
Si allegano a tal proposito le tabelle.
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