Indicazioni
generali -
Che cosa è la Notificazione
Che cosa è? La notificazione è una dichiarazione con la quale un soggetto
pubblico o privato rende nota al Garante per la protezione dei dati personali
l’esistenza di un’attività di raccolta e di utilizzazione dei dati personali,
svolta quale autonomo titolare del trattamento. A chi è trasmessa? Al
Garante, tramite questo sito e utilizzando la procedura indicata nelle
istruzioni. In quale momento si presenta? Per le attività di trattamento
dei dati che non esistevano prima del 1° gennaio 2004, la notificazione
va effettuata prima che inizi il trattamento medesimo. Per le attività
che erano già in essere prima del 1° gennaio 2004, la notificazione si
può effettuare entro il 30 aprile 2004. Quante volte si notifica? Una
sola volta, indipendentemente dalla durata, dal tipo e
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Regole
definitive per la Notificazione -
Dopo i chiarimenti
del Garante
Entro il 30 aprile dovranno essere effettuate le notificazioni dei trattamenti
dei dati personali in essere alla data del 1° gennaio 2004. Sono soggetti
all’adempimento anche le imprese che vi avevano già provveduto in virtù
della legge 675/96. Queste le tipologie di dati il cui trattamento risulta
ora soggetto a notifica, in quanto considerati potenzialmente “pericolosi”
(art. 37, comma 1): 1. dati genetici, biometrici o dati che indicano
la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica; 2. dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi
sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla
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Istruzioni
per la compilazione -
Come Notificare
1. CHI DEVE NOTIFICARE A) Titolare del trattamento Solo i titolari dei
trattamenti indicati dalla legge (art. 37 del Codice) o dal Garante con
appositi provvedimenti (allo stato non adottati), sono obbligati a notificare
i trattamenti al Garante secondo la nuova procedura di seguito descritta.
E' necessario, dunque, verificare che i trattamenti in azienda non rientrino
in quelli elencati nell'art. 37, e, solo in tal caso, il Titolare
non deve Notificare. La notificazione precede l'inizio del trattamento
(art. 38, comma 1) e può riguardare uno o più trattamenti con finalità
correlate. Il titolare che abbia già iniziato un trattamento anteriormente
al 1° gennaio 2004, indipendentemente dalla circostanza che lo abbia notificato
in passato, deve procedere, se vi è tenuto,
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