Chi deve adeguarsi alla normativa?
Tutte le società, imprese individuali, cooperative, professionisti, possessori
di partita IVA , ONLUS e tutti i soggetti giuridici.
Chi deve redigere il D.P.S.S.?
L'obbligo generale di redazione del DPS per tutti coloro che trattano
dati personali con strumenti elettronici si ricava dalla norma generale
contenuta nell'art. 34 lettera g) del D. Lgs. 196/2003.
Coloro che trattano dati personali sensibili e giudiziari non elettronicamente
restano comunque obbligati a redigere un mansionario scritto per tutti
gli incaricati ed a seguire un insieme di procedure di custodia e sicurezza
previste dall'art. 35 e dall'allegato B) punti 27 e segg. E’ sempre consigliabile,
ad ogni modo, interpretare le regole nel modo più rigoroso per evitare
di incorrere in sanzioni
Chi controlla che le misure minime e gli altri
adempimenti previsti dalla legge siano messi in pratica?
La Polizia Postale (con le sue 76 Sezioni sul territorio) e la
Guardia di Finanza in forza di un protocollo di intesa con il Garante.
Come si regolamenta l'esistenza
di dati contenuti nelle rubriche presenti nei client di posta dei nostri
dipendenti? Vanno citati nel DPS?
Le rubriche suddette sono a tutti gli effetti banche dati e contengono
dati personali: il trattamento deve seguire le regole del Codice, e quindi
l'adozione di misure minime di sicurezza che vanno citate nel DPS.
In un gruppo formato da più società distinte,
con più sedi diverse, e tutti i dati in rete, chi deve redigere il DPS:
tutte le società o è sufficiente che lo faccia la capogruppo?
Supponendo che tutte le società e le rispettive sedi si trovino
nel territorio italiano, va premesso che il documento programmatico per
la sicurezza deve essere redatto dal titolare del trattamento.
Nel caso di specie le possibilità sono due: un unico DPS, redatto dalla
capogruppo, per tutte le società o più documenti, uno per società.
Nel DPS bisogna inserire anche
l’analisi dei rischi?
Si, lo richiede esplicitamente il comma 19.3 dell'Allegato B del D.Lgs.
196/03 per tutte le organizzazioni che trattano dati sensibili con l'ausilio
di elaboratori elettronici.
Una società immobiliare deve
fare la notifica al garante?
Si potrebbe prospettare l’ipotesi dell’applicabilità dell’art. 37 lettera
f) del decreto che prevede la notifica nel caso in cui il trattamento
riguardi “dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti
elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione
patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti
illeciti o fraudolenti.”.
Tuttavia, in questo caso specifico si può ritenere non operativa tale
norma poiché essa stessa richiede la gestione di “apposite” banche dati
sul rischio di insolvenza, escludendo conseguentemente quei casi in cui
sia solo occasionale il trattamento di dati inerenti alla solvibilità,
e più in generale alle capacità economiche, del debitore.
Un’azienda operante
in possesso di dati di clienti quali anagrafica dell'azienda, anagrafica
bancaria per i pagamenti, e-mail, è obbligata a redigere il DPS?
In base a quanto raccontato, possiamo ritenere che l’azienda in questione
svolga un trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, conservazione,
consultazione e modificazione) che deve sottostare alla disciplina di
cui al d. lgs. 196/2003 relativa a consenso, informativa e misure di sicurezza.
Per quanto attiene le misure minime di sicurezza, riteniamo che la società
in questione, disponendo sicuramente di banche-dati elettroniche contenenti
dati personali comuni, debba adeguarsi a quanto stabilito dal decreto
e, quindi, redigere un DPS.
In sede di un eventuale controllo,
gli ispettori che cosa verificano: il contenuto del DPS in conformità
a quanto richiesto dalla Legge oppure ne verificano anche l'applicazione?
Premettendo che il DPS deve essere veritiero e deve rispecchiare effettivamente
quello che succede in azienda, il Garante, ai sensi degli artt. 157 e
ss., nell’ambito dei suoi poteri di carattere ispettivo, può verificare
presso la società non soltanto la formale redazione del documento, ma
anche la sua applicazione pratica e controllare, quindi, presso i locali
del titolare il “rispetto della disciplina in materia di trattamento dati
personali”.
Con le nuove disposizione
in materia di privacy, non riceverò più messaggi tramite e-mail e posta?
In effetti, è così per quanto riguarda la pubblicità via e-mail.
Infatti, l’art. 130 - “Comunicazioni indesiderate” - della nuova legge,
stabilisce che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento
di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario, o di vendita diretta,
o per il compimento di ricerche di mercato di comunicazione commerciale
è consentito con il consenso dell’interessato. Per quanto riguarda la
posta ordinaria e gli altri mezzi, si applica il principio generale del
consenso al trattamento del dato personale, ai sensi degli artt.23 e 24.
Posso continuare a seguire
le disposizioni della vecchia normativa relative a informativa e consenso?
Occorre adeguarsi a quanto previsto dall'art. 13 (informativa) e dall'art.
23 (consenso) del nuovo Codice della Privacy, nonché da altre specifiche
norme ivi previste per particolari trattamenti o categorie di dati.
Bisogna ricordare, però, che fino al 30 giugno 2004 è ancora in vigore
il sistema delle autorizzazioni generali del Garante: in particolare,
l'Autorizzazione Generale n° 4/2002, consente ai liberi professionisti
iscritti in albi o elenchi professionali di trattare i dati sensibili,
senza obbligo di Notifica al Garante.
Il documento è solo un adempimento
legale?
Il documento rappresenta non solo un adempimento legale ma un vero e proprio
strumento di riferimento per l'azienda in materia di trattamento dei dati
personali, e in generale di definizione delle strategie di sicurezza,
e delle conseguenti policy che tutti i dipendenti, collaboratori,
partner e fornitori devono adottare.
A quale target si rivolge
?
A tutti i soggetti pubblici o privati nel territorio italiano che effettuano
trattamenti di dati personali (e quindi possiedono un archivio elettronico
o cartaceo di qualsiasi tipo).
A ogni operatore dotato di un sistema informativo di qualsiasi dimensione
che effettua operazioni su dati non di sua proprietà (per esempio, un
archivio clienti, fornitori o dipendenti).
Se una societa' e' insolvente
o e' in fallimento, questo e' un dato giudiziario?
L'insolvenza e' un dato personale, invece il fallimento e' un dato giudiziario.